Rivalutazione beni d’impresa: due reali opportunità e una sola eventuale controindicazione

L’art. 110 del DL 104/2020 – “c.d. Decreto Agosto” – successivamente convertito con la Legge 126/2020 ripropone la possibilità di procedere con la rivalutazione dei beni d’impresa, un tema e un’opportunità che meritano certamente approfondimenti e valutazioni specifiche da parte di tutti coloro che saranno interessati dalle attività relative a bilanci in chiusura il prossimo 31 dicembre 2020.

In linea generale le imprese non possono volontariamente rivalutare i beni iscritti nello Stato Patrimoniale posto che l’art. 2426 impone la valutazione “al costo di acquisto o di produzione”; il principio contabile OIC 16 puntualizza che “le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in la legge lo preveda o lo consenta”.

La rivalutazione in esame, specificamente prevista dal DL 104, interessa i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e potrà essere eseguita nel bilancio relativo all’esercizio successivo: il 2020 appunto.

La disposizione è stata chiaramente introdotta nell’ambito della normativa cosiddetta di emergenza per anticipare e contrastare eventuali impatti negativi sui bilanci 2020 derivanti dal rallentato andamento produttivo e commerciale imposto dal contagio; ma la sua applicazione non è limitata alle sole imprese che avranno questo tipo di esigenza: la norma consente l’iscrizione a bilancio di valori rivalutati a tutte le imprese con esclusione dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali.


DUE REALI OPPORTUNITÀ

La norma consente di procedere con una rivalutazione avente solo natura civilista oppure di associare a questa anche una rivalutazione con pieno effetto fiscale.

-> Prima opportunità: la rivalutazione civilistica

La rivalutazione civilistica, attuata mediante rivalutazione del costo storico del bene o mediante variazione combinata del fondo di ammortamento, consente di iscrivere il differenziale di rivalutazione tra le poste del patrimonio netto portando ad un immediato miglioramento degli indici di patrimonializzazione della società.

Il rapporto tra i mezzi propri (patrimonio netto contabile) e il totale del capitale investito nell’attività d’impresa (totale attività) è chiamato infatti “indice di patrimonializzazione” e rileva la solidità strutturale dell’impresa nel suo complesso e ne segnala il suo livello di capitalizzazione.

Il bilancio 2020 potrà quindi accogliere l’iscrizione di valori effettivi e aggiornati dei beni d’impresa di proprietà della società consentendole di esprimere anche per il tramite del documento contabile la sua reale patrimonializzazione.

-> Seconda opportunità: rivalutazione con pieno effetto fiscale

La norma consente di associare alla rivalutazione contabile/civilista un pieno riconoscimento fiscale ad un costo ridotto e con tempi di recupero decisamente brevi: alla rivalutazione potrà essere dato pieno effetto fiscale per il tramite del pagamento di un’imposta sostitutiva IRES, IRPEF e IRAP pari al 3% del differenziale di rivalutazione il cui pagamento potrà essere effettuato in un massimo di tre rate annuali.

Il riconoscimento fiscale della rivalutazione consentirà:

  • a partire dal bilancio e dal modello UNICO relativi all’esercizio successivo, qui dal 2021, di considerare pienamente deducibili gli ammortamenti calcolati sul valore rivalutato senza che venga determinato nessun disallineamento tra valori civilistici e fiscali e di aumentare il plafond di deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione pari al 5% del valore dei beni strumentali iscritti all’attivo;
  • a partire dall’inizio del quarto esercizio successivo, quindi dal 1° gennaio 2024, le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla vendita del bene rivalutato saranno calcolate con riferimento al valore di rivalutazione e non più al costo di acquisto o di produzione.

Il differenziale di rivalutazione iscritto a patrimonio netto costituisce una riserva in sospensione d’imposta soggetta a tassazione piena IRES – IRPEF in caso di distribuzione ai soci; la norma concede  facoltà di affrancamento immediato di tale riserva con il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 10% della riserva. La valutazione sulla necessità di pagamento di questa ulteriore imposta sostitutiva dovrà quindi essere effettuata in ragione delle ipotesi di distribuzione di tali riserve e in funzione della presenza o meno di altre riserve distribuibili già tassate.


UNA SOLA EVENTUALE CONTROINDICAZIONE

L’incremento del valore dell’attivo dei beni d’impresa rivalutati comporta a partire dall’esercizio successivo un maggior carico di ammortamenti. Condizioni di conto economico non ottimali vedrebbero questo maggior peso degli ammortamenti quale ulteriore impatto negativo sul risultato d’esercizio. Si potrebbe quindi verificare il caso che, a fronte di un incremento del patrimonio netto con benefici in termini di valutazione della società, si creino le condizioni per un peggioramento del risultato o, peggio, per un incremento delle perdite di periodo.

La valutazione del processo di rivalutazione richiede quindi anche una previsione attendibile dei risultati economici attesi e del relativo impatto dei maggiori ammortamenti.


L’argomento riveste grande importanza nella fase di programmazione dei lavori per i bilanci 2020 e richiede di anticipare alcune valutazioni e alcune attività operative.

Il tema presenta molteplici aree di approfondimento che dovranno essere considerate nella fase di consulenza diretta al cliente. L’analisi dei valori di bilancio, del tipo di società e di alcuni aspetti fiscali specifici di ogni impresa porteranno ad impostare il processo di rivalutazione in modo ottimale e corretto.

Tra i temi particolari sui quali porre attenzione vi sono:

  • la scelta delle modalità contabili di rivalutazione – rif. documento Interpretativo OIC (Organismo Italiano di Contabilità) n. 7, Legge 13 ottobre 2020, n. 126 “Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”;
  • la determinazione del valore di rivalutazione per il tramite di apposita stima tecnica tenuto conto del limite massimo dato dal valore economico del bene e determinazione della residua vita utile del bene stesso;
  • la presenza di beni interessati da procedure di super o iper-ammortamento (ex art 1 L 232/20116) con creazione di doppio binario civilistico-fiscale;
  • gli effetti combinati tra rivalutazione ed eventuali operazioni straordinarie effettuate nel corso del 2020  o da effettuare entro il termine dell’esercizio;
  • i diversi effetti fiscali della rivalutazione per le società di persone in contabilità ordinaria e in contabilità semplificata;
  • il diverso trattamento del saldo attivo di rivalutazione sulle società soggette a IRES e sulle società soggette a IRPEF – connesse valutazioni sulla convenienza all’affrancamento;
  • l’ipotesi di rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali – il caso del marchio.

Lo Studio associato Marelli e Brenna ha in corso una fase di approfondimento e formazione su tutti questi temi al fine di fornire ai clienti valutazioni approfondite e dedicate ad ogni caso specifico.